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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sindacato del giudice negli atti di alta amministrazione. Pronuncia del TAR Sicilia.

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TAR Sicilia, Sez. I, sent. del 16 ottobre 2024, n. 2877.

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che l’atto di alta amministrazione “non costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071), né risulta connotato comunque da libertà nei fini (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502), risultando piuttosto ben “sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 maggio 2021, n. 936; C.G.A., 25 marzo 2024, n. 219).

Tale atto soggiace ad un sindacato giurisdizionale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali (Cons. Stato, sez. V, n. 4502 del 2011; Id., n. 936 del 2021; Id., n. 2071 del 2023).

Il sindacato giurisdizionale ha “natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2021, n. 6473).