ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Le Sezioni Unite si esprimono sul tentativo di notifica demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170, cpp e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 14 aprile 2022, n. 14573.

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto: «nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170, cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'articolo 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte de/l'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159, cod. proc. pen. ».