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Le Sezioni Unite si esprimono sul riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare e sulla connessione tra reati comuni e reati militari.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 9 marzo 2022, n. 8193.
"Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art 13, comma secondo, c.p.p., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.p.".