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Selezione dei docenti delle scuole italiane all’estero: il TAR Lazio solleva questione di costituzionalità sul requisito della residenza estera.
TAR Lazio, Sez. III-ter, ordinanza del 30 settembre 2019, n. 11419
Il TAR per il Lazio investe la Corte costituzionale della disciplina sul reclutamento dei docenti delle scuole italiane all’estero, dubitando della legittimità costituzionale del requisito di ammissione alla selezione previsto dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, il quale impone la residenza da almeno un anno nel Paese estero ospitante.
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, nella parte in cui, ai fini delle procedure di selezione del personale docente delle scuole italiane all’estero (limitatamente agli insegnamenti obbligatori per l’ordinamento italiano) prevede il requisito della residenza nel paese ospitante da almeno un anno, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché per disparità di trattamento tra candidati apprezzabile ai sensi dell’art. 3 Cost. (1).
(1) I. – Con l’ordinanza in rassegna, il T.a.r. per il Lazio - chiamato a giudicare sulla mancata ammissione di alcuni docenti alle selezioni per il reclutamento del personale docente da destinare alle scuole statali all’estero, ai fini dell’insegnamento delle materie previste come obbligatorie dal nostro ordinamento - ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina dettata dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 (recante “Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) la quale impone, ai fini dell’ammissione alle selezioni, il requisito della residenza almeno annuale nel Paese estero ospitante. Oggetto di giudizio erano i bandi di concorso per il reclutamento dei c.d. docenti locali, adottati da alcune scuole statali all’estero (quelle di Atene, di Parigi, di Madrid, di Istanbul, di Barcellona e di Addis Abeba). Coerentemente alla norma primaria di riferimento, tutti questi bandi avevano imposto ai candidati, quale requisito di ammissione, quello di risultare residenti da almeno un anno nel Paese estero ove ha sede la scuola. Nel contestare, anche sotto altri e diversi profili, la legittimità di tali bandi (profili che hanno formato oggetto, da parte del T.a.r. per il Lazio, della coeva sentenza non definitiva n. 11409 che li ha tutti respinti motivandone la non fondatezza, previo rigetto, tra l’altro, di numerose eccezioni in rito sollevate dalla parte pubblica), i ricorrenti avevano dedotto, in particolare, proprio l’illegittimità del criterio restrittivo di selezione, adottato non solo dai bandi ma anche, a monte, dai regolamenti ministeriali che, in via generale, avevano delineato i criteri e le procedure di selezione ed assunzione di detto personale.