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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Rilevanza e conseguenze del vizio relativo al mandato speciale al difensore nell’ambito del ricorso straordinario. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, Ad. sez. riunite del 20 marzo 2023, n. 146.

Benché per la presentazione del ricorso straordinario non sia prescritta l’assistenza di un difensore, qualora il ricorso straordinario stesso sia sottoscritto dal solo difensore, il vizio relativo al mandato speciale rileva sotto un duplice profilo, quello dello ius postulandi e quello del ricorso nullo per mancanza di sottoscrizione; il vizio della sottoscrizione dell’atto prevale in tal caso rispetto al vizio della procura, e non trova applicazione l’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a, in considerazione della non necessità della difesa tecnica e del favor per l’accesso al rimedio giustiziale.

Qualora il ricorso straordinario sia sottoscritto dal solo difensore, il vizio della procura non è suscettibile di sanatoria successiva, potendosi solo valutare se sussista la sicura riferibilità del ricorso alla parte; e tale verifica, diversamente dal caso della sanatoria, non incide sulla perentorietà del termine per la proposizione del ricorso, atteso che la riferibilità di quest’ultimo al ricorrente è oggetto di una valutazione allo stato degli atti che non richiede un’attività successiva allo spirare del termine.

​​​​​Il Consiglio di giustizia amministrativa ha precisato che, nel ricorso straordinario, il vizio della rappresentanza tecnica rileva ai fini della verifica sia dello ius postulandi sia della eventuale nullità del ricorso per mancanza di sottoscrizione. Entrambi i profili risultano superabili non solo in ragione dell’indirizzo sostanzialistico che si va affermando nella giurisprudenza sulla base degli artt. 156, comma 3, e 182, comma 2, c.p.c., ma anche in ragione della riforma recata dal d. lgs. n. 149 del 2022 e all’art. 1, comma 17, lett. d) ed e), della legge di delega n. 206 del 2021. Quanto al primo profilo, il novellato art. 182, comma 2, c.p.c., rende obbligatorio per il giudice che rilevi uno dei vizi dello ius postulandi ivi contemplati di stimolarne la sanatoria. Quanto al secondo profilo, il vizio della procura al difensore che ha sottoscritto il ricorso straordinario si riverbera direttamente sulla validità dello stesso, a meno che sussistano elementi idonei a individuare con certezza il soggetto cui si riferisce l’atto.
Con riferimento al ricorso straordinario sottoscritto dal difensore, il vizio della sottoscrizione dell’atto prevale rispetto al vizio della procura, e non trova applicazione in tal caso l’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a, in considerazione della non necessità della difesa tecnica e del favor per l’accesso al rimedio giustiziale. Qualora la procura sia viziata non si dà luogo a sanatoria, dovendosi unicamente valutare se sussista la sicura riferibilità del ricorso alla parte; tale verifica, peraltro, diversamente dal caso della sanatoria, non incide sulla perentorietà del termine per la proposizione del ricorso, atteso che la riferibilità di quest’ultimo al ricorrente è oggetto di una valutazione allo stato degli atti che non richiede un’attività successiva allo spirare del termine.