ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Riconoscimento della premialità in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici con rimozione della precedente copertura in amianto. Pronuncia del TAR Lazio.

   Consulta il PDF   PDF-1   

TAR Lazio, Sez. III-ter, sent. del 22 maggio 2023, n. 8721.

La premialità di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) del d.m. del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell’eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura; è pertanto illegittimo l’atto con cui la p.a. nega il premio in questione in caso di realizzazione dell’impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria