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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Responsabilità del liquidatore per le obbligazioni tributarie della società ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. Questione rimessa alle Sezioni Unite.

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Corte di Cassazione, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 35805.

La Quinta Sezione Civile, con riferimento alla autonoma responsabilità del liquidatore per le obbligazioni tributarie della società ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, alla luce della riforma del diritto societario e della modifica della disciplina della liquidazione ed estinzione delle società, sussistono rilevanti questioni interpretative al fine di stabilire se l’azione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società presupponga o meno l’accertamento del debito tributario e la sua iscrizione a ruolo, con particolare riferimento al caso in cui sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa l’irretroattività dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha previsto la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell’efficacia dell’estinzione della società, e la problematicità dell’accertamento del debito tributario nei confronti di una società estinta.