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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Requisiti dell'errore di fatto revocatorio. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, Sez. Giurisd., sent. del 5 aprile 2023, n. 262.

Nel caso di specie pertanto l’errore compiuto consiste in un travisamento di fatto costitutivo di “quell’abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (quanto contenuto nel certificato camerale), che integra i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la revocazione della pronuncia ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto revocatorio, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, sottolineando che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.

In particolare, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c., deve rispondere ai seguenti requisiti, che nel caso di specie risultano integrati:

– derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

– attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

– essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

– deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (CGARS 29 luglio 2021 n. 765).

Quanto sopra comporta il superamento della fase rescindente, dal momento che deve delibarsi positivamente la relativa domanda, con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione.