ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Relazioni della Corte di Cassazione sulle novità normative della riforma “cartabia” diritto e procedura civile.

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RELAZIONI SULLE NOVITÀ NORMATIVE DELLA RIFORMA “CARTABIA” DIRITTO E PROCEDURA CIVILE.

 

INDICE

Presentazione

Sezione prima - Diritto processuale Parte generale

Sezione seconda - Diritto di famiglia e dei minori - Modifiche sostanziali e processuali

Sezione terza - Crisi d'impresa

Sezione quarta - Diritto tributario

 

SOMMARIO: 1. Lo schema di d.lgs. adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021. 2. La riforma del rito in cassazione. Premessa. 3. Il contenuto del ricorso. 4. La trattazione del ricorso. 5. L’unificazione dei riti camerali. 6. Le novità per l’udienza pubblica. 7. Le novità per il rito camerale e il procedimento accelerato. 7.1. Lo spoglio dei fascicoli. Conseguenze sul piano organizzativo. 8. Ulteriori novità relative al processo in cassazione. 9. La nuova causa di revocazione. 10. Il rinvio pregiudiziale. 10.1 Le modalità di trattazione dei rinvii pregiudiziali. 11. Le modifiche alle disposizioni di attuazione. 12. La disciplina transitoria. 13. Le altre misure incidenti sul processo in cassazione. 13.1 Il difetto di giurisdizione. 13.2 Il regolamento di competenza. 14. Conclusioni.

1. Lo schema di d.lgs. adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.

Lo scorso 28 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo1 che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 20212 , approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. Su tale testo, il 13 settembre la Commissione Giustizia del Senato aveva espresso parere positivo ed analogo parere era stato espresso, il successivo 15 settembre, anche dalla Commissione Giustizia della Camera. Giova ricordare che il 9 gennaio 2020 il Governo Conte II ha presentato al Senato il disegno di legge A.S. 1662 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”; successivamente, con la formazione del Governo Draghi, la Ministra della giustizia, con il d.m. 12 marzo 2021, ha insediato una “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi” (la cd. Commissione Luiso, dal nome del suo presidente), attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662. Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione giustizia ha concluso l’esame del provvedimento il 14 settembre 2021. In Assemblea, il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione, la legge recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, definitivamente approvata il 25 novembre 2021 (A.C. 3289), si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi. La delega è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e deve essere esercitata entro un anno (24 dicembre 2022). Analogamente alla parallela riforma del processo penale (l. n. 134 del 2021), la l. n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. I principali obiettivi perseguiti dalla legge delega sono quelli della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione, al fine di perseguire il valore della effettività della tutela giurisdizionale. In attuazione di tale delega, con d.m. 14 gennaio 2022 sono stati costituiti presso il Ministero della giustizia sette gruppi di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia civile, tra i quali sono stati ripartiti i seguenti temi: procedure di mediazione e negoziazione assistita, arbitrato (art. 1, commi 4 e 15); principi generali relativi al processo civile, alla digitalizzazione e all’ufficio per il processo; procedimento di primo grado; giudizio di appello e giudizio di cassazione; processo del lavoro, processo di esecuzione e procedimenti in camera di consiglio; procedimento relativo a persone, minorenni e famiglie; riforma ordinamentale ed istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022. Successivamente, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno espresso parere positivo e il Governo aveva 60 giorni di tempo per emanare i decreti legislativi. I decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2022, sono attualmente in attesa della firma del Presidente della Repubblica. Dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo ha a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021. Il testo di decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa, si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge. L’intervento complessivo non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell’ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali. Ciò ha reso necessaria un’attenta opera di coordinamento con le disposizioni vigenti, con l’adozione delle conseguenti abrogazioni e delle opportune disposizioni transitorie. Per facilitare la lettura del testo, le parti novellate risultano tutte inserite in apposito riquadro.

2. La riforma del rito in cassazione.

Premessa. Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la delega prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La delega, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (art. 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 1, comma 10). L’intervento del Governo, quindi, come esposto nella Relazione tecnica4 allo schema di d.lgs., è stato diretto a razionalizzare i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti. Al fine di dare attuazione ai criteri e principi di delega previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo unico della l. n. 206 del 2021, il d.lgs. modifica la disciplina relativa al giudizio in cassazione. In particolare, ai commi 27, 28 e 29, l’art. 3 del d.lgs. così interviene: i) unifica i riti camerali attraverso la soppressione della sezione di cui all'art. 376 c.p.c.; la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici ed il mantenimento della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c., con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata; ii) prevede, rispetto all’ordinaria sede camerale, un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; iii) introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto; iv) introduce anche una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli, e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.

3. Il contenuto del ricorso.

L’art. 1, comma 9, della legge delega è interamente dedicato all’enucleazione dei principi e criteri direttivi per il giudizio di cassazione. In particolare, la lett. a) prevede che il ricorso debba contenere «la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione». Considerato che l’attuale art. 366, comma 1, c.p.c. dedicato al contenuto del ricorso, prevede già al n. 2) «l’esposizione sommaria dei fatti della causa» e al n. 3) «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», la novità si incentra sostanzialmente sulla necessità di chiarezza e sinteticità. In attuazione di tale principio di delega, l’art. 3, comma 27 del d.lgs., apporta modifiche agli artt. 360, 362, 366, 369, 370, 371 e 372 c.p.c. In particolare, come risulta dalla Relazione illustrativa, poiché è stato soppresso l’art. 348 ter c.p.c. a seguito del venir meno del “filtro di inammissibilità” (come sino ad ora conosciuto), sono state conservate le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale articolo, volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”. Tuttavia, per ragioni sistematiche, tali disposizioni sono state inserite all’interno dell’art. 360 c.p.c., mediante l’aggiunta di un nuovo comma, tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero. È stata aggiunta la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di “doppia conforme” e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo giudice. A tal riguardo, può essere utile ricordare che recentemente la Suprema Corte ha precisato che ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

TESTO INTEGRALE IN ALLEGATO...