ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del1 luglio 2020, n. 19762.

In tema di giurisdizione la Prima Sezione ha affermato che:

- il principio per cui il giudice deve controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione (cd. “carattere dinamico” della verifica della giurisdizione) non va inteso nel senso di ritenere possibile il completamento di una obiettiva “precarietà dimostrativa” degli elementi di fatto da cui inferire, nel momento iniziale della procedura, l’esistenza della giurisdizione medesima essendo, comunque, necessario che anche nella fase prodromica delle indagini preliminari vi sia certezza in ordine al potere dell’autorità giudiziaria di prendere cognizione del fatto;

- in presenza di reato transnazionale (cessione di armi) commesso dallo straniero integralmente all’estero, non può affermarsi la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, in quanto la disposizione in tema di giurisdizione, di cui all’art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è di immediata applicazione nell’ordinamento dello Stato parte.