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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Rapporto tra disciplina generale dell’accesso e disciplina dell'acquisizione di documenti amministrativi nel processo civile. Questioni poste all'esame dell'Adunanza.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. del 04 febbraio 2020, n. 888. 

Al vaglio dell’Adunanza plenaria il rapporto tra la disciplina del diritto d’accesso contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e le norme processuali civilistiche (artt. 210 e 213 c.p.c.; art. 492-bis cod. proc. civ. e art. 155-sexies disp. att. c.p.c. sulla ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia) che regolano l’acquisizione di informazioni e documenti relativi all’accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell’ex coniuge o convivente, da far valere nel giudizio civile instaurato nell’interesse del figlio minorenne.

Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni:

1) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990;

2) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241 del 1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.);

3) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche –eventualmente- concorrendo con le stesse;

4) ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;

5) nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito l’accesso, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica.