ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Rapporto di equivalenza tra farmaco biotecnologico e farmaco originario. Pronuncia del TAR Napoli.

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TAR Napoli, Sez. I, sent. del 20 giugno 2023, n. 3739.

I farmaci biotecnologici, per complessità e processo di produzione, non sono mai completamente equivalenti, sebbene abbiano le stesse indicazioni terapeutiche e lo stesso principio attivo.

Non è possibile – come statuito anche dall’AIFA – instaurare un rapporto di piena interscambiabilità tra farmaco biosimilare e farmaco originario, né tra biosimilari; la scelta di trattamento è una decisione clinica affidata al medico e concordata con il paziente. 

Il falso presupposto di equivalenza curativa tra farmaci biosimilari lede la libertà di prescrizione del medico, che subisce un illegittimo aggravamento della motivazione nella scelta del farmaco da somministrare al paziente.