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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 L. n. 184/1983 che stabilisce, in caso di adozione legittimante del minore, la cessazione definitiva del rapporto con la famiglia di origine. Pronuncia della Surpema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. I, ord. int. del 5 gennaio 2023, n. 230.

La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 30 Cost, all’art. 117 Cost. con riferimento all’art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, ratificata con l. n. 176 del 1991, ed all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante del minore, derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità da stabilirsi in via giudiziale.