ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Qualificazione del “patema d’animo” come danno non patrimoniale. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. lav., ord. del 2 dicembre 2022, n. 35499.
 
Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno in quanto ritenuta generica; il giudice di appello non aveva considerato che le allegazioni difensive della ricorrente non erano state contestate per cui dovevano ritenersi provate ed inoltre, alcune, da ritenersi notorie ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per il rilievo avuto negli organi di stampa del naufragio della società.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per connessione, in quanto tutti intesi a denunziare, sotto vari profili, il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, asseritamente ulteriore rispetto a quello attribuito dal giudice di appello, danno collegato al patema connesso al coinvolgimento nella tragica vicenda del naufragio della motonave Concordia della Costa Crociere s.p.a..

La Corte di merito ha motivato il rigetto dell'appello della lavoratrice mediante richiamo a proprio precedente. In esso si dava atto che il giudice di primo grado aveva tenuto conto della innegabile gravità e drammaticità dei fatti concedendo in sede di liquidazione del danno biologico la massima personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi.

Tanto valeva a risarcire il paterna d'animo per gli avvenimenti nei quali la lavoratrice era rimasta coinvolta; la deduzione del pregiudizio connesso al diritto alla libertà ed alla dignità era tardiva in quanto formulata solo in sede di appello ,mentre in primo grado parte ricorrente si era limitata a chiedere il risarcimento del danno alla salute e del danno morale connesso all'esperienza vissuta ed alle conseguenze che ne erano derivate, in termini del tutto generici, inidonei a configurare un'autonoma voce di danno non patrimoniale. 10.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che questa Corte ha già esaminato le censure oggetto del presente ricorso in relazione ad altre controversie relative a dipendenti in servizio sulla Costa Concordia al momento del naufragio (cfr. Cass. 31358, 31367, 31583 e 35015 del 2021) e in questo giudizio non sono prospettate ragioni per discostarsi da quelle decisioni. 10.3. Deve essere esaminata con priorità la censura sviluppata con il quarto motivo di ricorso, che denunzia apparenza di motivazione, che, ove accolta, avrebbe carattere dirimente, e la si è però ritenuta condivisibilmente infondata sul rilievo che la Corte di merito è chiara nell'affermare che il danno collegato al "paterna d'animo" connesso al coinvolgimento nel grave naufragio della motonave Concordia era stato ristorato attraverso la personalizzazione nella misura massima del danno biologico e che ulteriori e diverse voci di danno non patrimoniale non avevano costituito oggetto di rituale e tempestiva allegazione.

Il quinto motivo di ricorso, che denunzia un error in procedendo ed il cui esame è logicamente successivo a quello del quarto motivo, con il ) quale si sostiene che la errata interpretazione della originaria domanda da parte del giudice di appello aveva comportato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, è inammissibile per difetto di specificità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora si assuma che la inesatta interpretazione della domanda abbia determinato un vizio riconducibile ad error in procedendo del giudice di merito (Cass. n. 11103 del 2020, n. 25259 del 2017, n. 12022 del 2003), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il rìcorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 25308 del 2014, n. 8069 del 2016). Parte ricorrente non ha assolto a tale onere in quanto la tecnica di redazione del ricorso per cassazione, caratterizzata dalla trascrizione solo di alcune frasi o brevi periodi della originaria domanda, riferiti alle deduzioni e richieste connesse al pregiudizio denunziato, trascrizione alternata a considerazioni valutative della parte ricorrente, impedisce al Collegio di avere adeguata contezza dell'apparato allegatorio della originaria domanda in relazione all'ulteriore pregiudizio del quale si denunzia il mancato ristoro, alle conclusioni formulate a riguardo e all'articolazioni dei mezzi istruttori destinate a sostenerle; né a tal fine può farsi utile riferimento alla parte che nella illustrazione del motivo è dedicata alla analitica trascrizione delle circostanze dedotte in ricorso relative al naufragio - circostanze che si assumono non contestate da controparte - in quanto non è chiarita la cornice giuridica nella quale le stesse dovevano essere inquadrate in funzione della domanda proposta.

In particolare, premesso che tali circostanze fattuali si configurano come astrattamente idonee a fondare anche la domanda di risarcimento del danno alla salute, costituiva onere dell'odierna parte ricorrente, onere in concreto non assolto, dimostrare che tale compendio di allegazioni era destinato a sorreggerej,Unche la domanda di danno morale connesso al pregiudizio derivante ex se dal coinvolgimento nel tragico naufragio della motonave Concordia.