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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Poteri discrezionali dell'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza previsto dall'art. 9, comma 1 della l. n. 91/1992.

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Tar Lazio - Roma, Sez. I Ter, sent. del 21 settembre 2020, n. 9627.

In materia di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l'ampio potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell’attribuzione dello status civitatis (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest’ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).

La delicatezza del vaglio cui è chiamata l’amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l’attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l’appartenenza alla comunità nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.

Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).