Ultimissime

Per il TAR Latina le attività marginali ed eventuali non possono configurarsi subappalto.
TAR Latina, Sez. I, sent. del 9 giugno 2023, n. 410.
In particolare, come evidenziato dalla controinteressata, in nessun punto della lex specialis vi è alcuna indicazione delle “modalità” in cui avrebbe dovuto essere svolto il servizio di formazione del personale e assistenza, nè viene indicato il numero di specialisti richiesti, né è stata parimenti individuata una stima dei bisogni in termini di monte ore presunto.
10) L’interpretazione più coerente col dato letterale del punto 1.1 e con il contenuto dell’intero disciplinare porta quindi ad affermare che l’oggetto dell’appalto sia unicamente la fornitura di dispositivi medici, mentre il collegato servizio di formazione del personale e assistenza si configura in termini del tutto marginali ed anche eventuali, un servizio che potrà avere una sua valenza solo in fase esecutiva e in termini saltuari.
11) Tant’è che nel DUVRI (cfr. punto 2.0 del documento unico di valutazione dei rischi interferenti; pag. 93 dell’all. 3), si legge che ““oltre alla fornitura del materiale, la gara prevede anche la possibilità di accesso del personale dedicato afferente alla ditta aggiudicataria nei locali delle ASL (per eventuale formazione, supporto tecnico agli operatori e consegna dei beni in conto deposito)”.
12) La Omissis ha spiegato che i dispositivi medici oggetto della propria offerta sono materialmente prodotti da un’altra azienda ossia la società Omissis, e che per i rapporti commerciali in essere tra le due aziende, in caso di aggiudicazione di una procedura pubblica, la Omissis mette a disposizione della Omissis, in maniera gratuita, anche un gruppo di professionisti con capacità di formazione del personale e di assistenza post-vendita.
A fronte di ciò, al fine presentare un’offerta seria e completa, oltre le schede tecniche dei dispositivi, ha depositato in gara anche le schede relative al servizio post-vendita di formazione e assistenza che la Omissis le avrebbe potuto mettere a disposizione (inteso a disposizione della Omissis) durante l’esecuzione della fornitura.
13) Pertanto, trattandosi di attività marginali ed eventuali rispetto l’oggetto dell’appalto le stesse non possono configurarsi quale subappalto ma al più come sub affidamento e per tale motivo la Omissis non ne ha fatto alcuna dichiarazione all’atto di partecipazione ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.