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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Per il TAR Abruzzo nei Consorzi Stabili il “cumulo” dei requisiti è legittimo.

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 TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sent. del 16 marzo 2023, n. 140.

Venendo al caso in decisione, occorre stabilire se il Consorzio ricorrente può allegare il requisito richiesto dal bando della fascia di classificazione posseduto dalle consorziate, ai sensi del citato art. 47 comma 2 bis, laddove invece l’art. 8.5 del disciplinare, impugnato in parte qua, richiede che esso quale requisito di idoneità professionale, non mutuabile come sostenuto dalle parti resistenti, sia posseduto in proprio sia dal onsorzio che dalle imprese consorziate.

Occorre premettere che la fascia di classificazione ex d.m. n. 274/1997 viene attribuita all’operatore economico al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese che esercitano attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del d.m. n. 274/1997 “L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni”.

Il comma 3 dell’art. 3 del d.m. n. 274/1997 prevede poi che “Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve rispondere …… anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari…”.

L’appartenenza a una determinata fascia di classificazione è dunque espressiva di capacità economico – finanziaria e costituisce un requisito diverso dalla mera iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali richiesta dall’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Appare evidente che solo l’iscrizione al registro istituito dal d.m. n. 274/1997 costituisce requisito di idoneità professionale, mentre il possesso della fascia H richiesto dal bando è indice di capacità economico – finanziaria, tanto che l’art. 4 del d.m. 274/1997 richiede l’aggiornamento delle variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza entro un anno dal loro verificarsi, ferma restando l’iscrizione nel registro.

Ne consegue che l’appartenenza alla fascia H è riconducibile, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis alla categoria “dei requisiti richiesti nel bando di gara”, che la disposizione consente di imputare ai consorzi se posseduti dalle imprese consorziate.

La conclusione accolta dal Collegio trova conferma in recente giurisprudenza secondo la quale, diversamente da quanto avviene per gli appalti di lavori, per i quali il consorzio stabile si qualifica con un proprio certificato SOA rilasciato da un organismo di attestazione nel quale vengono sommate le categorie e classifiche possedute dalle consorziate, negli appalti di servizi e forniture, la qualificazione del consorzio stabile si ottiene sommando i requisiti posseduti dalle imprese consorziate, dunque i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate. (Cons. St. 31.10.2022 n. 9411).

Parimenti illegittima è la clausola contenuta nell’art. 8.5 del disciplinare che richiede il possesso in capo a tutte le consorziate della fascia H.

Come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente, gli istituti – consorzio e raggruppamento temporaneo di imprese – perseguono la finalità di consentire la partecipazione alle gare pubbliche a imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, ma possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto.

Richiedere invece a tutte le imprese aggregate in consorzio o RTI il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara contrasta apertamente con la ratio pro – concorrenziale di detti istituti perché ha effetti espulsivi nei confronti delle piccole e medie imprese che non avrebbero alcuna possibilità di partecipare in proprio a gare di rilevanza comunitaria.

Recenti pronunce del giudice amministrativo ammettono chiaramente il cumulo dei requisiti di qualificazione per fasce ex d.m. n. 274/1997 posseduti dalle imprese consorziate: “non può affermarsi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali dell’istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una “comune struttura di impresa” deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice” (Consiglio di Stato sez. V, 31/10/2022, n.9411 che rinvia a Consiglio di Stato Sez. V, 29 marzo 2021, n. 2588 e Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964; T.A.R. , Roma , sez. II , 07/04/2022 , n. 4082).

Pertanto, nei limiti dell’interesse del Consorzio ricorrente, deve essere annullato l’art. 8.5. del disciplinare di gara nella parte in cui richiede ai consorzi stabili e alle imprese consorziate di essere in possesso in proprio dei requisiti di partecipazione alla gara ed esclude la possibilità per i consorzi di spendere i requisiti posseduti dalle consorziate e per queste di cumulare i requisiti posseduti da ciascuna, ai fini del raggiungimento per sommatoria dei requisiti richiesti dalla legge di gara.