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Anno XVIII - n. 10 - Ottobre 2026

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Natura e assoggettabilità agli ordinari mezzi impugnatori degli accordi patrimoniali stabiliti con il divorzio. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. III, ord. del 12 maggio 2022, n. 15169.

Ai fini in esame quel che rileva è il subprincipio che afferma il valore dichiarativo della pronuncia in relazione alle pattuizioni sui rapporti economici, il quale riceve lumi dalle considerazioni svolte in motivazione. Le Sezioni Unite hanno invero rilevato che «i due istituti» (ossia, da un lato, la separazione consensuale tra i coniugi e, dall’altro, il divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16) — pur presentando innegabili diversità sul piano della disciplina (le quali essenzialmente si compendiano nel fatto che, nel secondo caso, il procedimento non termina con l'omologazione da parte del tribunale, bensì con una sentenza emessa all'esito dell'audizione dei coniugi) — «si presentano strettamente connessi l'uno all'altro sul piano dogmatico. Ed invero, ad accomunare le due fattispecie è certamente la connotazione, presente in entrambe, dell'essere finalizzate ad ottenere mediante il consenso dei coniugi, piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice, le divisate modificazioni dello status coniugale, con le conseguenti ricadute sull'affidamento ed il mantenimento della prole, ove esistente, e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi». In tale prospettiva le Sezioni Unite hanno quindi condiviso l’affermazione, già presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi.

Essa realizza pertanto - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno su tale accordo, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti … (Cass., 20/08/2014, n. 18066; Cass., 13/02/2018, n. 10463)». Ed hanno altresì fatto propria l’affermazione secondo cui, «a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale della L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici.

Il che consente al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass., 24/07/2018, n. 19540)». Deve quindi ritenersi — si legge ancora nella sentenza citata — che, «ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta», la sentenza medesima riveste invece «un valore meramente dichiarativo, o di presa d'atto … quanto alle condizioni "inerenti alla prole ed ai rapporti economici", che la domanda congiunta di divorzio deve "compiutamente" indicare. Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l'interesse dei figli, in special modo se minori». Le S.U. hanno quindi sul punto concluso evidenziando che «la pacifica … natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, comporta … che - al di fuori delle specifiche ipotesi succitate - nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti …. Come del resto - sul piano generale - il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne liberamente il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l'accordo sia anche meritevole di tutela secondo l'ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2)».