Ultimissime

Natura delle ordinanze rese ex art. 116, comma 2, c.p.a. ed onere di immediata impugnazione. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 4 gennaio 2024, n. 163.
Qualora il giudice, con provvedimento avente la veste formale dell’ordinanza, abbia deciso, senza definire il giudizio, una o più delle questioni di cui all’art. 279 c.p.c., a questo atto va riconosciuta natura di sentenza non definitiva.
Le ordinanze rese sull’istanza di accesso in corso di causa, ex art. 116, comma 2, c.p.a., si sussumono nell’alveo applicativo cristallizzato dall’art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Ne consegue che, in ragione della loro natura decisoria nonché della loro connotazione precettiva, avverso le stesse deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d’impugnazione, in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno.