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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Natura del provvedimento di archiviazione.

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Tar Lazio, Sez. II, sent. del 28 aprile 2020, n. 4335.

Il provvedimento di archiviazione non si risolve in un “giudicato procedimentale” idoneo ad attribuire al destinatario una posizione di vantaggio e quindi l’interessato non può riporre un affidamento legittimo verso un’ulteriore archiviazione poiché non si trova di per sé, all’esito della conclusione del procedimento, in una posizione giuridica meritevole di protezione (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che l’archiviazione costituisce un provvedimento di accertamento (negativo o positivo) sui presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento finale con cui l’amministrazione si limita a verificare, in relazione al caso concreto, che non sussistano le ragioni per adottare l’atto conclusivo oppure che tali ragioni, pur presenti, siano comunque venute meno, lasciando l’interessato nella posizione in cui si trovava prima dell’avvio del procedimento.

Ha aggiunto che il procedimento amministrativo, compreso quello che conduce alla revoca di un precedente atto, è in genere autonomo ed indipendente rispetto ad altri procedimenti in quanto si fonda su specifici presupposti di legge che devono ricorrere all’inizio del procedimento e al momento di adozione dell’atto conclusivo. L’avvenuta archiviazione di un procedimento disposta in passato, sulla base di specifici presupposti oggetto di valutazione, non assume rilievo in relazione ad altri, eventuali, procedimenti in cui possono venire in considerazione, in ipotesi, anche presupposti simili a quelli presi in considerazione in precedenza. Ciò in quanto l’amministrazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, compie una valutazione in concreto di tutte le circostanze utili e pertinenti, sia in modo atomistico che nell’insieme delle stesse. Può quindi accadere che circostanze simili a quelle che in passato avevano dato luogo ad un’archiviazione non siano idonee o non lo siano più, ove presenti, a giustificare una nuova archiviazione poiché la decisione dell’amministrazione dipende dalla peculiarità del caso concreto che viene di volta in volta in emersione.