Ultimissime

Motivi per il superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo. Decreto presidenziale del TAR Trento.
TAR Trento, S.Unica, dec. pres. del 15 marzo 2022, n. 2.
L'art. 13-ter, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo aggiunto dall’art. 7-bis del predetto d.l. n. 168 del 2016 come integrato dalla predetta l. n. 197 del 2016, ai sensi del quale “al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti”, nonchè i commi 2 e 3 del medesimo art. 13-ter, in forza dei quali “nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle part” con la precisazione che “dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto” e che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato “sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti”;
Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 dd. 22 dicembre 2016 laddove dispone ai suoi articoli 3, 4, 5 e 8, e per quanto qui segnatamente interessa, che le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio sono contenute nel numero massimo di 70.000 caratteri, corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8 del decreto medesimo, ossia non computando in tale numero di pagine le esclusioni dai limiti dimensionali di cui all’art. 4 del decreto predetto, nonché gli spazi, e fermo restando che gli atti devono essere /ordinariamente “redatti sull’equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)” e con la precisazione, contenuta nell’art. 8, comma 1, ultima parte del decreto medesimo, che “non sono consentite note a piè di pagina”.
L’art. 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, secondo il quale possono essere autorizzati dal Presidente di questo Tribunale limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 100.000, corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui alI’articolo 8 del decreto stesso, per gli atti indicati alI’articolo 3, comma l, lett. b) del decreto medesimo, “qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici”, fermo restando inoltre che “può essere consentito un numero di caratteri superiore” a quelle dianzi indicate “qualora i presupposti” che consentono il rilascio dell’autorizzazione ad accrescere il numero delle pagine dell’atto introduttivo del giudizio “siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti” e che, peraltro, sussistendo tale ipotesi, “è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’autorizzazione al superamento del numero delle pagine dell’atto introduttivo del giudizio deve assumere la forma e la sostanza di una richiesta preventiva e motivata che la parte ricorrente deve presentare al Presidente di questo Tribunale, da formularsi “in calce allo schema di ricorso”, pertanto antecedentemente alla notificazione e al deposito dell’atto stesso, “sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi”, e che “nell’ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante”.
Nel caso di specie l’istanza della parte ricorrente è stata viceversa depositata agli atti di causa con atto separato rispetto al ricorso, a sua volta non preventivamente prodotto quale “schema”, bensì quale vero e proprio atto processuale già notificato alla controparte e depositato presso questo Tribunale mediante l’utilizzo delle procedure previste dal SIGA (Sistema informatico della Giustizia Amministrativa);
Visto l’art. 7 del precitato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, a’ sensi del quale “in caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’articolo 6” del decreto medesimo “per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”.
Le conseguenze delle inadempienze da parte dei patrocinanti rispetto alle disposizioni disciplinanti la procedura ordinariamente prevista per il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi non debbano tradursi in un pregiudizio irreparabile per le persone dei ricorrenti, e che pertanto sussistono nella specie gli anzidetti “gravi e giustificati motivi” per l’emissione dell’autorizzazione successiva contemplata dall’anzidetto articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, ancorchè non concordando sul numero di pagine eccedenti dal limite ordinariamente prefissato dal decreto stesso, così come prospettato dal patrocinio della parte ricorrente (“5 – 6 pagine”: sic) ma nel contempo riconoscendo nella specie, in via del tutto assorbente, la ben evidente attinenza del ricorso in epigrafe, relativo alla disciplina della vaccinazione obbligatoria disposta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l, n. 76 del 2021 e successive modifiche, “ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, … alla tutela di diritti civili, sociali e politici … di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti”, come per l’appunto disposto dall’art. 5 dell’anzidetto decreto n. 167 del 2016.
Alla luce dei superiori motivi il TAR Trento autorizza il superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo del presente giudizio, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 dd. 22 dicembre 2016.