Ultimissime
Moralità del concorrente e obbligo di osservare un comportamento trasparente. Pronuncia del TAR Catanzaro.
TAR Catanzaro, Sez. II, sent. del 20 giugno 2024, n. 984.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la disposizione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e la correlata esclusione presentano un carattere composito, scaturente da una valutazione negativa di moralità del concorrente la cui omissione tributaria viola un fondamentale dovere di solidarietà economico – sociale gravante su ogni soggetto (dovere scaturente dal combinato disposto degli artt. 2 e 53 Cost.), nonché da una prognosi negativa in ordine alla capacità del concorrente di assolvere esattamente gli oneri economici connessi all’esecuzione dell’appalto, attesa l’esposizione debitoria contestata dall’agenzia delle entrate e la desumibile inclinazione a non assolvere esattamente le obbligazioni su di esso gravanti (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, sent. 9 novembre 2023, n. 3322/2023).
La decisione della stazione appaltante di esclusione del concorrente cui siano imputate violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari deve quindi scaturire da una valutazione di carattere discrezionale in ordine ai requisiti di moralità – nell’accezione sopra ricordata – dell’operatore economico ed alla sua idoneità finanziaria, valutazione che deve quindi basarsi anche sull’entità del debito tributario contestato al soggetto. E sul punto mette conto evidenziare che il legislatore, non certo a caso, ha prescritto nell’art. 80, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 50 del 2016 che la gravità della violazione tributaria sia valutata in ogni caso con riferimento al valore dell’appalto.
Sul punto, va evidenziato che secondo la giurisprudenza il concorrente in fase di gara deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 maggio 2024, n. 4168/2024).
Ed al riguardo risulta rilevante evidenziare che l’azienda sanitaria ha precisato che l’annullamento ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore del r.t.i. ricorrente rinviene il presupposto dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento nel fatto che le illegittimità rilevate – logicamente ricondotte alla situazione debitoria con l’erario di xxxx ed alle relative dichiarazioni – sono tali da non garantire l’affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione dell’appalto.
Sulla base di quanto riportato la decisione discrezionale contenuta nell’impugnato provvedimento di autotutela risulta immune da vizi di logicità e di razionalità, in quanto l’amministrazione ha motivatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le irregolarità, sia pure non definitivamente accertate, nel pagamento di imposte e tasse da parte di xxxx risultino particolarmente gravi e tali da non consentire di affidare al r.t.i. di cui è componente l’appalto de quo agitur, tenuto conto anche della valenza negativa dell’omessa dichiarazione di tali irregolarità nel d.g.u.e..