ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Legittimità dell’apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. I, 21 dicembre 2022, n. 2057.

E’ legittima la scelta dell’Amministrazione di apporre un limite di età (fino al compimento del 45° anno di età) nel bando del Consiglio nazionale forense per l’erogazione delle borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista, in quanto tale limite risponde alla ratio di “sostenere” e non “favorire” i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione e che in considerazione della loro età anagrafica si presume abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ne discende la rispondenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di una simile scelta che non sarebbe altrettanto ragionevole e proporzionata se dovesse utilizzare per definire il “giovane professionista” non il parametro oggettivo dell’età anagrafica, ma quello soggettivo dell’età professionale, inteso quale lasso temporale dall’inizio della professione.