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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Legittimazione del PM a richiedere il fallimento basandosi su atti non costituenti reato ai sensi dell'art. 7, n. 1, I.fall.. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. del 29 settembre 2021, n. 26407.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass.14537/2017) che: a) la ratio dell'art. 7 legge fallimentare, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. 10679/2014; Cass.2339/2016); conseguentemente il riferimento contenuto nel comma 1, n. 1) dell'art. 7 della legge fallimentare al riscontro della notitia decoctionis «nel corso di un procedimento penale» non deve essere interpretato nel senso riduttivo, prospettato nel motivo di ricorso, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo (Cass. n. 8977/2016) o di terzi; b) l'esame da parte del pubblico ministero dei risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sia se preventivamente disposta dall'organo giurisdizionale in ordine all'esercizio del proprio potere investigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all'ufficio di Procura, rientra pienamente nell'attività istituzionale dell'organo giurisdizionale inquirente; c) ove gli esiti dell'indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è pienamente legittimato ad esercitare l'iniziativa di richiedere il fallimento. Ne consegue anche che un eventuale esito favorevole all'imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis sarebbe comunque priva di rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta, atteso che nessuna influenza sull'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, può attribuirsi alla verifica delle cause di esso (Cass. 20400/2017, in motivazione). 

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: «in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P. M., il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, I.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, cosicché esse possono emergere anche da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il c.d. modello 45».