ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Le Sezioni Unite si esprimono sul riconoscimento della continuazione tra reati, fra cui sia compreso un delitto punito con l'ergastolo, giudicati separatamente con rito abbreviato.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 16 febbraio 2024, n. 7029.

Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione.

Decisione:

Ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.