ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Le Sezioni Unite si esprimono sul diritto d'intervento della persona offesa e sulla legittimazione ad impugnare l’ordinanza che dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 28 settembre 2022, n. 36754.

La persona offesa diventa parte soltanto con la costituzione di parte civile, perché facendo valere l’interesse risarcitorio/restitutorio - che pure non è elemento indefettibile della sua natura di titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice — assume poteri di incidenza sulla progressione processuale, in quanto può esercitare il diritto alla prova e poi quello di impugnazione delle statuizioni che riguardano la sua azione e, quindi, il tema della responsabilità civile. Per il resto, come ricordato da Corte cost., sent. n. 353 del 1991, alla titolarità dell’interesse protetto dalla norma penale si collegano «plurimi diritti o facoltà, in “una sfera di azione” che se certamente “non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di 'adesione' all’attività del pubblico ministero ovvero di 'controllo’ su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell’azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge-delega".

opinioni, esigenze e preoccupazioni, ma anche che «i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione». Quest’ultimo ulteriore presidio, che rafforza il diritto all’ascolto e all’intervento informativo, non si traduce per necessità nella previsione del potere di impugnazione, ben potendo trovare negli ordinamenti statuali altre forme di concretizzazione.

Non può neanche dubitarsi della compatibilità costituzionale della soluzione accolta. La scelta di non assegnare alla persona offesa il potere di impugnazione delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. è frutto di una insindacabile discrezionalità legislativa, perché i modi e le forme con cui realizzare la tutela della posizione della vittima — che, come da qui a breve si dirà, non è trascurata — devono coniugarsi con l’esigenza di riservare alla parte pubblica l’iniziativa per l’assunzione di decisioni che comprimano il bene fondamentale della libertà personale.

Nell’ordinamento interno, Io strumento processuale per garantire alla persona offesa che le sue deduzioni in ordine alla restrizione cautelare dell’indagato siano prese in considerazione si rinviene nella disposizione dell’art. 572 cod. proc. pen., a norma del quale sia la parte civile che la persona offesa non costituita parte civile — oltre che gli enti e le associazioni intervenuti ai sensi degli 93 e 94 stesso codice — possono proporre al pubblico ministero richiesta motivata di impugnazione ad ogni effetto penale.

Se il Giudice decide in violazione del diritto della persona offesa di intervenire prospettando fatti e argomenti meritevoli di considerazione ai fini della decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, il pubblico ministero, a tal fine sollecitato, può impugnare, con gli ordinari mezzi previsti dalla Iegge, l’ordinanza, facendo valere, ora, l’inammissibilità della richiesta se non previamente notificata alla persona offesa, ora, eventuali carenze del merito decisorio rilevabili alla Iuce delle prospettazioni della memoria pretermessa.

Per il caso in cui ritenga di non raccogliere la sollecitazione, deve spiegarne le ragioni con decreto motivato — come previsto dallo stesso art. 572 cod. proc. pen.—, e in tal modo soddisfa l’esigenza, di cui anche le fonti sovranazionali dicono, che sia data contezza dell’effettivo esame del contributo della persona offesa.

È appena il caso di osservare conclusivamente che una più intensa protezione del diritto di intervento di quest’ultima non può che essere rimessa alla discrezionalità legislativa, a cui spetta ogni valutazione in ordine alla sufficienza o meno di uno strumento di reazione alle violazioni procedimentali di cui la persona offesa non ha diretta disponibilità, dovendosi affidare necessariamente alla mediazione della parte pubblica.

L’esclusione del potere di impugnazìone non pone il sistema in frizione con la normativa sovranazionale, che negli ultimi anni ha rafforzato ed ampliato il corredo di diritti e facoltà della persona La Direttiva 2012/29/UE si limita ad osservare che «le vittime dovrebbero essere informate in merito all’eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell’autore del reato, se tale diritto esiste nell’ordinamento nazionale» (Considerando 33). Ha dunque rimesso alla scelta dei singoli ordinamenti nazionali l’attribuzione del diritto all’impugnazione del provvedimento in materia di libertà personale, che non si impone come requisito minimo di garanzia delle ragioni della vittima.

Allo stesso modo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul, deIl’11 magg io 2011, sottoscritta daII’ItaIia il 27 settembre 2012 (autorizzazione alla ratifica con la Iegge 27 giugno 2013, n. 77) fa carico agli Stati di adottare le misure necessarie a garantire alle vittime non solo di essere ascoltate, di poter fornire elementi di prova e di presentare le Ioro

Deve conseguentemente essere enunciato, a norma dell’art. 173, comma 3, att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto:

«La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da que/le del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.