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Le Sezioni Unite risolvono alcune questioni controverse in materia di ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 22 maggio 2023, n. 21716.
Questioni controverse.
Primo quesito: Qualì presupposti legittimino il procuratore generale ad appellare la sentenza al sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Soluzione adottata: La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato delle intese o delle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che Impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'Impugnazione della singola sentenza.
Secondo quesito: Se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
Soluzione adottata: Negativa. L’acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
Terzo quesito: Se, in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. .
Soluzione adottata: In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., Il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.