ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



La pena relativa al reato ostativo e alla concessione dei benefici penitenziari deve essere considerata nella sua entità originaria. Pronuncia delle Sezioni Unite.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15 dicembre 2022, n. 3236.

Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia comportato l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all'applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale.