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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La malattia durante le ferie non da diritto al loro prolungamento.

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Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sent. del 19 novembre 2019, causa C-609/17
 

L’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a normative nazionali ed a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie. L’art. 31 §.2 Carta di Nizza, letto in combinato disposto con l’art. 51, §.1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che esso non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi.  

L’art. 31 Carta di Nizza (condizioni di lavoro giuste ed eque) e la Direttiva 2003/88 prevedono e disciplinano condizioni minime di sicurezza e di salute del lavoratore relative all’organizzazione del suo orario di lavoro e tra queste è previsto un diritto alle ferie per almeno quattro settimane (oltre ad un’indennità se non si è goduto di un periodo minimo di ferie per la cessazione del rapporto di lavoro) ex art. 7 della Direttiva. L’art. 15 prevede espressamente che gli Stati possano adottare condizioni più favorevoli per i dipendenti di quelle stabilite dalla stessa e dal diritto dell’UE in materia, così come gli artt. 137 e 153 TFUE consentono agli Stati di adottarne di più rigorose purché non ledano i diritti fondamentali e queste garanzie minime riconosciute dal diritto comunitario. La prassi della CGUE ha convalidato una diversa concessione delle ferie a seconda della durata della malattia e risolto il dubbio se concedere o meno ad un lavoratore in pensione un’indennità integrativa qualora non avesse potuto godere di un periodo di ferie eccedente il mese a causa di una malattia: per analogia è lecito che le norme interne e/o i contratti collettivi disciplinino la possibilità di concedere o meno un rinvio delle ferie, qualora la loro durata ecceda il minimo previsto dal diritto dell’UE, nel caso in cui l’interessato fruisca di un congedo per malattia per una parte o la totalità delle stesse (EU:C:2018:1018 e 2012:263). Il legislatore dell’UE, come detto, ha riconosciuto un ampio margine discrezionale ai vari Stati purché vengano rispettate dette condizioni minime di garanzia.