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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La giurisprudenza amministrativa sulla sospensione della licenza di porto d’armi.

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Tar Valle d’Aosta, sent. del 18 maggio 2020, n. 10.


Non è consentita la sospensione dell’efficacia di una licenza di porto di fucile ad uso caccia  “fino all’esito del procedimento penale” giacchè la sospensione  ha natura  precauzionale limitata  e quindi  deve essere a tempo determinato (1).

La valutazione  dell’ Amministrazione  in tema di  vigilanza sulle armi  è contrassegnata da  elevata  discrezionalità  ma non deve trasmodare  in irrazionalità  manifesta , dovendo le condizioni  personali del titolare  essere vagliata non già in astratto, ma in concreto sulla base  di elementi obiettivi idonei ad evidenziare  la scarsa affidabilità del soggetto all’uso corretto delle armi  (2).

(1) Ha ricordato il Tar che la sospensione della licenza di polizia costituisce un provvedimento di natura cautelare, che deve avere una durata certa e deve essere limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni transitorie, delle quali l’Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione. Ciò in applicazione dei principi generali sanciti dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare dal richiamato art. 21 quater, comma 2, che limita la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi al tempo strettamente necessario per soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento disciplinato dall’art. 21 nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare; la sospensione ha natura precauzionale limitata rispetto al più ampio potere di ritiro che la Pubblica Amministrazione può esercitare a titolo di revoca o di annullamento e, di conseguenza, la sua efficacia deve necessariamente essere a tempo determinato, perché altrimenti si adotterebbe un sostanziale provvedimento di ritiro con la forma di un atto provvisoriamente conservativo (Tar Brescia, sez. I, 2 ottobre 2019, n. 856; più in generale, Tar Lazio, sez. I quater, 10 aprile 2019, n. 4713). In senso contrario, non si può ritenere legittima una sospensione, come quella oggetto del presente giudizio, adottata genericamente “fino all’esito del procedimento penale …” (per la legittimità di una tale sospensione, tuttavia, Tar Toscana, sez. sez II, 1° febbraio 2019, n. 156), poiché si violerebbe il limite temporale massimo previsto dall’ultima parte del citato comma 2 dell’art. 21 quater, ossia i diciotto mesi di cui al successivo art. 21 nonies.

2) Ha ricordato il Tar che in materia di porto d’armi, “la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta” (Tar Salerno, I, 11 ottobre 2019, n. 1736; Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715). Difatti, “il giudizio prognostico che deve effettuare l’Autorità di pubblica sicurezza, improntato alla massima cautela e al massimo rigore, deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto – riferibili anche a vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale (Cons. St., sez. III, n. 3979 del 29 luglio 2013) – rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare e scongiurare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute” (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715).

Tuttavia tale elevata discrezionalità dell’Amministrazione deve essere esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato, senza pertanto che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta. Sebbene l’Amministrazione non sia tenuta ad accertare eventuali abusi da parte dell’interessato, la stessa deve tuttavia verificare, sulla base di elementi obiettivi, la scarsa affidabilità da parte del richiedente o un’insufficiente capacità di dominio dei suoi impulsi ed emozioni (Tar Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1186; Tar Milano, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 206).

La condizione personale del titolare del porto d’armi deve, quindi, essere vagliata non già in astratto, ma in concreto, ossia alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità che si sostanzia nell’espressione di una valutazione sintetica in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell’affidabilità desunto dalla sua condotta globalmente considerata (Tar Milano, sez. III, 24 gennaio 2014, n. 264, Cons. St., sez. III, 6 settembre 2014, n. 4848). 

Nella fattispecie de qua la Questura ha proceduto ad una valutazione del tutto generica e astratta, omettendo la valutazione delle concrete circostanze, pure rappresentate in sede procedimentale, che avrebbero potuto indurre ad una diversa conclusione rispetto a quella adottata con il provvedimento impugnato.

Difatti, il “pericolo di abuso” del titolo autorizzatorio è stato desunto non già da una valutazione concreta degli elementi emersi in sede istruttoria, ma è stato dedotto dalla semplice sussistenza di addebiti mossi in sede di indagini penali all’interessato (una delle quali ormai conclusasi favorevolmente per il ricorrente), a prescindere dalla tipologia di condotte ascritte e dalla loro idoneità ad indicare un effettivo rischio di utilizzo delle armi in modo improprio (Tar Napoli, sez. V, 21 agosto 2019, n. 4376).

I reati di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) non rappresentano, in linea generale e salva contraria dimostrazione, nemmeno abbozzata dall’Amministrazione, un indice idoneo a rivelare il rischio di abuso delle armi da parte del ricorrente; pertanto, sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione concreta e non meccanica da parte della Questura, che ha semplicemente richiamato la sussistenza delle indagini in corso, senza effettuare ulteriori approfondimenti (Cons. St., sez. III, 13 settembre 2019, n. 6172; id. 15 luglio 2019, n. 4963).