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La giurisprudenza amministrativa sulla rimessione in termini ex art. 37 cpa.
Tar Calabria - Raggio Calabria, sent. dell'1 settembre 2020, n. 533.
L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 37, comma 1, c.p.a., “riveste carattere eccezionale […], risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 6242, che richiama Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2016, n. 33 del 2014, n. 32 del 2012, n. 10 del 2011, n. 3 del 2010), con la conseguenza che un “uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale” (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066)”.
I termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono quindi stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.