ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 04 - Aprile 2025

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime sulla secretazione degli atti di indagine ai sensi dell’art. 329, comma 3, cpp e sulla limitazioni del diritto di difesa.

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Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 25 febbraio 2025, n. 7647.

La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.