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La Suprema Corte si esprime sulla natura della causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cp.
Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 12 maggio 2023, n. 20210.
La Seconda Sezione penale ha affermato che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva e, pertanto, l’estinzione del reato ha effetto, ai sensi dell’art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale la causa estintiva si riferisce, non estendendosi ai correi.