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La Suprema Corte si esprime sulla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 10 gennaio 2022, n. 334.
In tema di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134, la Quinta Sezione penale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della suddetta legge, in relazione gli artt. 3 e 117 Cost. nella parte in cui, limitandone l’applicazione ai soli reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, si pone in contrasto con il principio del “favor rei”, trattandosi di istituto avente natura processuale e, pertanto, soggetto al principio “tempus regit actum” ed essendo ragionevole la scelta del legislatore in quanto corrispondente ad una finalità compensativa e riequilibratice, non operando per i reati commessi antecedentemente al 1 gennaio 2020 la normativa di cui alla legge n. 3 del 2019, relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado.