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La Suprema Corte si esprime sulla configurabilità del delitto di tortura aggravato ai sensi dell’art. 613-bis.
Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 10 gennaio 2024, n. 1243.
La Quinta Sezione penale, in tema di reati contro la persona, ha affermato che è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell’art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall’agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.