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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La Suprema Corte si esprime sui motivi per la richiesta di revoca del sequestro preventivo.

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Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 25 ottobre 2022, n. 40182. 

Con la sentenza, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare.

Secondo le Sezioni Unite «L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali ... l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare I controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposi:i giustificativi del provvedimento».

La verifica dei requisiti formali del decreto genetico„ come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca.

Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nulltà non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non sia più né proponibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale.