ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime in tema di procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale monocratico.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 18 luglio 2023, n. 31173.

La Sesta Sezione penale ha affermato che il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente l’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.