ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime sull'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela.

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Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 1 agosto 2023, n. 33648.

La Seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.