ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime sul divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p..

Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. del 27 agosto 2021, n. 32278.

Non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 c.p. il giudice della impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la reiudicanda satellite diventi quella più grave o cambi la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporti per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pure non irrogando una pena complessivamente maggiore. Parimenti nella fattispecie che ci occupa, una volta sciolto il vincolo della continuazione in ragione della pronuncia assolutoria rispetto ad uno dei reati e dovendo il giudice rideterminare la pena in relazione a quello che, nella struttura del reato continuato, era un reato satellite, il giudice ha libertà di muoversi all'interno della forbice edittale di detto reato, con il limite dell'obbligo dell'applicazione di una pena inferiore complessivamente a quella fissata dal primo giudice nel reato continuato. In particolare in relazione alla indicazione della pena pecuniaria, non può ritenersi riscontrabile la reformatio in pejus per essere stata la pena base indicata in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado con riferimento ad altro reato, tenuto conto dell'autonomia di ciascuna fattispecie e dalla impossibilità di operare un confronto tra le forbici edittali delle due fattispecie