ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



La CGUE si esprime sulla risoluzione di pacchetti turistici in caso di circostanze straordinarie e sul potere del giudice nazionale.

   Consulta il PDF   PDF-1   

CGUE, com. n. 140 del 14 settembre 2023, sent. nella causa C-83/22 | Tuk Tuk Travel.

Nell'ottobre 2019 un viaggiatore ha acquistato presso l'organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico per due persone a destinazione Vietnam e Cambogia: la partenza da Madrid (Spagna) doveva effettuarsi l’8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto il successivo 24 marzo. Il viaggiatore ha pagato quasi la metà del prezzo totale del pacchetto.

Il contratto forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione prima della data di partenza, dietro pagamento di spese. Per contro, nulla indicava riguardo alla possibilità di risoluzione senza spese a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici.

Il 12 febbraio 2020, tenuto conto della propagazione del coronavirus in Asia, il viaggiatore ha informato la Tuk Tuk Travel della sua decisione di risolvere il contratto e le ha chiesto il rimborso di tutte le somme che poteva pretendere. Poiché l'organizzatore di viaggi gli aveva comunicato che, previa deduzione delle spese di annullamento, gli sarebbe stata rimborsata solo una piccola parte dell'importo versato, il viaggiatore ha adito la giustizia. Egli afferma di aver risolto il contratto quasi un mese prima della data di partenza prevista e invoca un caso di forza maggiore: la propagazione del coronavirus in Asia. Il viaggiatore, che non è rappresentato da un avvocato, chiede solo un rimborso parziale dell'importo versato, poiché ritiene che un quarto di tale importo corrisponda alle spese di gestione sostenute dalla Tuk Tuk Travel. Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici. Esso si interroga, in particolare, sulla possibilità di concedere d'ufficio al viaggiatore, ai sensi della direttiva, il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, qualora quest'ultimo abbia risolto il contratto a motivo di circostanze straordinarie.

Il giudice spagnolo osserva che tale possibilità sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto processuale spagnolo. Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea, anzitutto, che la direttiva impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione. La Corte constata poi che, data l'importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d'ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza. Tale esame d'ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni.

Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione del giudice spagnolo, tali condizioni sembrano essere soddisfatte, tanto più che la Corte ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale, e che la causa dinanzi al giudice spagnolo verte sul rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto a motivo della propagazione del coronavirus.

Peraltro, non si può escludere che il viaggiatore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di risoluzione poiché la Tuk Tuk Travel non l'ha informato al riguardo. Il giudice spagnolo sarebbe quindi tenuto ad esaminare d'ufficio il diritto di risoluzione. Esso dovrà, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall'altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso. Per contro, l'esame d'ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d'ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice.