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Interpretazione costituzionalmente orientata dell'equiparabilità dell'interdittiva antimafia alla comunicazione antimafia. Pronuncia del CGARS.
CGARS, sent. del 23 aprile 2025, n. 352.
L’art. 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1591 s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 89-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si deve ritenere che le soglie al di sotto delle quali ai sensi del successivo art. 91 non è prevista l’adozione dell’informazione antimafia (equiparata alla comunicazione) debbano rilevare anche nell’adozione dei provvedimenti in senso lato autorizzatori e cioè anche per i provvedimenti e gli atti che non siano direttamente finalizzati a esborsi economici a carico della finanza pubblica.
I provvedimenti meramente autorizzatori relativi a iniziative commerciali o imprenditoriali che abbiano un valore economico che le collochi al di sotto delle soglie previste per l’adozione dell’informazione non devono (poter) subire la preclusione di un’informazione antimafia interdittiva che pur produca gli effetti della comunicazione antimafia: in tali ambiti, economicamente minori, se non v’è luogo a comunicazione interdittiva, neppure può farsi adito a un’informazione interdittiva.