Ultimissime

Indennità di cd. fuori sede per i magistrati addetti alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 8511.
L’indennità di trasferta - prevista dall’art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale – non spetta ai Consiglieri di Stato addetti alle Sezioni consultive; tale indennità, infatti, spetta con esclusivo riferimento alle funzioni di “giurisdizione superiore” effettivamente svolte dalla Corte di cassazione, dalle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti centrale e, quindi, delle funzioni cd. “nomofilattiche” di tali organi giurisdizionali esercitate nei confronti degli organi della rispettiva giurisdizione distribuiti su tutto il territorio nazionale (1).
(1) Ha affermato la Sezione che l’estensione della indennità di trasferta per venti giorni al mese a favore di soggetti non contemplati dalla norma originaria è stata quindi accompagnata da una autonoma previsione di spesa, in aggiunta a quella originaria.
Ha ricordato la Sezione che ai sensi dell’art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), “ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma”.
In base al comma 80 dell’art. 3, l. n. 350 del 2003, infatti, “per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978”.
Con l’art. 1, comma 611, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), è stata aggiunta la previsione dei “magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”.
Con il comma 612 dell’articolo 1 della medesima l. n. 208 del 2015 il legislatore ha anche autorizzato la spesa di 193.515,35 euro annui a decorrere dall’anno 2016 “per le finalità di cui al comma 611”.
Sulla base del dato testuale della norma – e della successiva modifica operata dal 2015- è evidente che le categorie di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, destinatari del particolare beneficio della indennità di trasferta, siano state individuate con specifico riferimento alle effettive funzioni svolte e per il periodo di svolgimento delle stesse.
Il quadro normativo, confermato anche dalla successiva attività legislativa, impedisce, quindi, qualsiasi interpretazione estensiva o analogica.
Sotto tale profilo, non può essere ritenuto del tutto inconferente il richiamo operato dal giudice di primo grado al regime dell’obbligo di residenza e del relativo potere di deroga dell’Amministrazione di appartenenza, nonché alle indennità di missione in linea generale spettanti solo per le applicazioni e i cambi di sede di carattere temporaneo.
Infatti, ciò che rileva ai fini della natura eccezionale della disposizione in questione, è che non solo nell’ambito del pubblico impiego, ma con riferimento al caso di specie, nell’ambito specifico delle magistrature, non è prevista in generale alcuna indennità di trasferta in relazione alla sede di servizio ordinaria del magistrato, anche se differente dal luogo di residenza, con ulteriore conferma della natura eccezionale della disposizione della l. n. 350 del 2003.