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Incostituzionalità della "confisca edilizia" che non preservi il diritto d'ipoteca del creditore non responsabile dell'abuso. Pronuncia della Consulta.
Corte Costituzionale, sent. del 3 ottobre 2024, n. 160.
È incostituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., l’art. 7, comma 3, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, e, in via consequenziale - ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 - l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, in quanto, stante la natura sanzionatoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’immobile abusivo in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, la norma sacrifica irragionevolmente la posizione del creditore ipotecario non responsabile dell’abuso ed è sproporzionata nei suoi effetti, posto che il creditore ipotecario sarebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile per verificare eventuali manufatti abusivi, che esula dall’ordinaria esigibilità.