Ultimissime

Il termine per presentare la richiesta di discussione da remoto ex art. 25, d.l. n. 137 del 2020 non ha natura perentoria. Decreto del TAR Bologna.
TAR Bologna, Sez. I, Dec. del 10 novembre 2020, n. 208.
Deve essere respinta l’opposizione alla richiesta di discussione da remoto ex art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 presentata sul rilievo che la domanda di discussione da remoto sarebbe tardiva in quanto presentata oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica, trattandosi di termine non perentorio.
Il decreto ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le ragioni poste a fondamento dell’opposizione sul rilievo che il comma 4 dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020 va interpretato nel senso che il termine fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza non è perentorio.