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Il lavoratore illecitamente licenziato ha diritto alle ferie maturate sino al reintegro.
Avvocatura Generale CGUE, conclusioni del 29 gennaio 2020 - cause C-37/19 e 762/18.
(1) Qualora una normativa nazionale preveda che un lavoratore illegittimamente licenziato debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in forza delle quali tale lavoratore non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.
(2) L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate ma non godute non è riconosciuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa di un licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta illecita datoriale e la successiva reintegrazione, ad eccezione dei periodi in cui il lavoratore abbia lavorato per un diverso datore di lavoro.