ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Il TAR Lazio si esprime sulla funzione della motivazione del provvedimento amministrativo.

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 TAR Lazio, Sez. II ter, sent. del 26 aprile 2024, n. 8243.

Si rammenta, per contro, che “La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).

Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni che non chiariscono quale sia, in concreto, il problema rilevato (quali, indubbiamente, sono quelle utilizzate dall’Amministrazione nella fattispecie).

Né, notoriamente, può ammettersi una motivazione postuma in sede giudiziale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/10/2023, n.14674) che non si estrinsechi in un autonomo provvedimento di convalida, posto che, come sopra ricordato, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere vagliata al solo metro dell'unica motivazione addotta, non potendo l'Amministrazione recuperare le ragioni ulteriori emerse a suo tempo nell'istruttoria procedimentale e non manifestate nel provvedimento che, in disparte il punto della loro fondatezza, non possono certo valere come non consentita integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato.