ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il TAR Lazio si esprime sul principio del “favor partecipationis” e sull'interpretazione delle clausole ambigue.

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TAR Lazio, Sez. II, sent. del 26 aprile 2023, n. 7150.

Il punto cruciale è quello di stabilire, pertanto, se l’espressione polisemantica “copertura utile totale” inserita nel Capitolato Speciale vada intesa nel senso di superficie calpestabile oppure, invece, di superficie coperta.

Ciò senza trascurare che il primo significato astrattamente ipotizzabile (superficie calpestabile) è chiaramente più gravoso e restrittivo rispetto al secondo significato (superficie coperta), in quanto obbliga evidentemente l’offerente a garantire un quid pluris in termini di estensione del telo.

Poste tali premesse, il Collegio non può non evocare i consolidati principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ermeneusi di clausole ambigue o polisemantiche degli atti di gara.

In base a tali principi, se esistono due diverse possibili interpretazioni della lex specialis di gara (entrambe astrattamente compatibili con il significato strettamente letterale di quest’ultima), occorre privilegiare quella che meglio delle due tutela il principio del favor partecipationis.

E’ ormai ius receptum, infatti, che esiste “un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro – unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365).