ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il TAR Catania si esprime sull’accesso al corso per il conseguimento del titolo di docente di sostegno per scuola secondaria di secondo grado.

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TAR Catania, Sez. III, sent. del 17 maggio 2023, n. 1629.

Il Collegio ritiene fondata la censura con la quale si assume che il diploma posseduto dalla ricorrente rientri a pieno titolo tra quelli contemplati dalla normativa per l’accesso ai corsi di abilitazione in esame.

Va precisato, al riguardo, che il bando di concorso, all’art. 2, individua i requisiti di partecipazione attraverso il richiamo all’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. Quest’ultimo, in relazione ai posti di insegnante tecnico-pratico (che rileva nel caso di specie), richiede quali requisiti: il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. Con esclusione, quindi, del diploma tecnico commerciale.

Tuttavia, l’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 92 del 2019, avente ad oggetto Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni – anch’esso richiamato nel bando - con norma transitoria dispone che: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Anche il D.M. 333/2022 con il quale è stato bandito il VII Ciclo dei corsi di abilitazione (ossia, quello per il quale la ricorrente concorre) stabilisce che “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019”.

Accertato, dunque, che i requisiti prescritti dall’art. 5, co. 2, del D. Lgs. 59/2017 potranno essere richiesti solo a partire dall’anno scolastico 2024/2025, occorre individuare quale sia “la normativa vigente in materia di classi di concorso” che regola la selezione oggi in esame.

La risposta, in conformità a quanto sostenuto in ricorso, va individuata richiamando il d.P.R. n. 19 del 2016, avente ad oggetto il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che “I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.” A sua volta, la Tabella A allegata la d.p.r. stabilisce che, relativamente alla classe di concorso A 66 è sufficiente il diploma dell’istituto tecnico commerciale; ossia, il titolo posseduto dalla odierna ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che il diploma tecnico commerciale sia idoneo a consentire l’accesso al corso di abilitazione, e che – per converso – la sua inidoneità non possa essere predicata sulla base di una immotivata nota ministeriale (quella del 13.08.2020). Vale la pena precisare che anche il Tar Lazio, nell’ordinanza depositata dalla ricorrente, ha ritenuto che tale decisione del Ministero non potesse assumere il rango di atto modificativo del decreto ministeriale.