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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il Consiglio di Stato sulla regola della compensatio lucri cum damno.

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Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. del 17 febbraio 2020, n. 1209.

1) La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito.
 
2) Allorquando la parte ricorrente in revocazione ha agito sulla scorta di una prospettazione dei vizi revocatori non completamente avulsa dai dati processuali, sebbene incentrata (nel caso di specie) su una non condivisibile lettura degli stessi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all’art. 26, comma 2, C.P.A. a mente del quale “il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio”.