ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sulla rilevanza del giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza di primo grado.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 13 aprile 2023, n. 3754.

La necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati comporta che l’eccezione di giudicato non sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali; l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Nel caso di specie, una società aveva impugnato dinanzi al T.a.r. il rigetto dell’istanza di adeguamento dei prezzi, proposta ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006. Il T.a.r. accoglieva il ricorso e condannava la p.a. a pagare la somma spettante a titolo di revisione dei prezzi; e la p.a. proponeva appello perché, nelle more, in analogo giudizio, il Tribunale civile – pur edotto della pendenza del ricorso dinanzi al T.a.r. – aveva ritenuto la propria giurisdizione e respinto la domanda di revisione dei prezzi.
Il Consiglio di Stato, accertata l’identità delle domande proposte, rispettivamente, dinanzi al giudice ordinario ed al giudice amministrativo, ha accolto l’appello, formulando i principi riportati in massima.